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Pubblicato in Gazzetta il Decreto Sostegni bis: le novità in sintesi

Nuovo CFP – Il Sostegni bis prevede un nuovo contributo a favore dei soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto che hanno presentato istanza e ottenuto il contributo del DL Sostegni, che non lo abbiano indebitamente percepito o restituito.

Contributo alternativo – Viene inoltre previsto un contributo, alternativo al precedente, ai soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA con ricavi o compensi del 2019 inferiori a 10 milioni di euro, che presentino un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Per la determinazione del contributo occorrerà applicare una diversa percentuale, variabile dal 60 al 20% in base all’ammontare dei ricavi, alla differenza tra le predette medie mensili, per i soggetti che hanno beneficiato del CFP sostegni. Invece, per i soggetti che non ne hanno beneficiato dovranno applicare alla differenza delle medie mensili una percentuale variabile dal 90 al 30%.

CFP redditi agrari – Invece, ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR, nonché ai soggetti con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR non superiori a 10 milioni di euro nel 2019 viene riconosciuto un contributo a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore ad una percentuale che sarà definita con decreto del MEF. L’ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza dei risultati economici d’esercizio relativo al periodo d’imposta 2020 e 2019, al netto dei precedenti contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti.

Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse – Viene istituito un fondo per favorire la continuità delle attività economiche per le quali sia stata disposta la chiusura per un periodo complessivo di almeno quattro mesi, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del decreto.

Tax credit locazioni – Il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, previsto dal DL Rilancio n. 34/2020, viene esteso fino 31 luglio 2021 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator. Inoltre, il tax credit spetta, con riferimento ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio a maggio 2021, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d’imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.

Estensione del limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili – Per il 2021, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale viene fissato in 2 milioni di euro.

Recupero Iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali – Il Sostegni bis ripristina la disciplina di recupero dell’Iva relativa a crediti inesigibili oggetto di procedure concorsuali. In particolare, in caso di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali è consentito di effettuare le variazioni in diminuzione sin dall’apertura della procedura, senza doverne quindi attendere la conclusione. Inoltre, viene previsto che disposizioni che anticipano le variazioni in diminuzione per crediti non riscossi vantati nei confronti di soggetti coinvolti in procedure concorsuali si applichino nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a tali procedure successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

Credito sanificazione – Per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19, spetta un credito d’imposta in misura pari al 30%, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all’articolo 13- quater, comma 4, del DL Crescita n. 34/2019.

Tassazione capital gain start up innovative – Il DL introduce un’agevolazione per le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività commerciale che, tramite sottoscrizione di capitale sociale, detengano partecipazioni in start up innovative e piccole e medie imprese innovative per almeno 3 anni. Nel caso in cui tale partecipazione venga ceduta, la plusvalenza derivante viene esentata dall’imposta di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 461/1997, con un conseguente risparmio di imposta del 26%. Inoltre, viene introdotta un’ulteriore agevolazione per le persone fisiche che realizzano plusvalenze dalla cessione di partecipazioni in società acquisite mediante la sottoscrizione di capitale sociale a condizione che, dette plusvalenze vengano reinvestite in start up innovative o in PMI innovative, mediante la sottoscrizione di capitale sociale, entro un anno dalla realizzazione della plusvalenza.

Differimento termini plastic tax– Ulteriore rinvio dell’imposta sui manufatti in plastica monouso dal 1° luglio 2021 al 1° gennaio 2022.

Mutui prima casa under 36 – A causa del perdurare dell’emergenza da Covid-19, viene confermata l’estensione, fino al 31 dicembre 2021, dell’operatività delle misure di deroga all’ordinaria vocazione del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all’acquisto della prima casa. Inoltre, viene esteso l’accesso in via prioritario al Fondo ai giovani al di sotto dei 36 anni fino al 31 dicembre 2022.

Garanzia Fondo PMI – Viene introdotto un nuovo strumento di garanzia pubblica di portafoglio, attraverso il Fondo centrale PMI, volto ad accrescere il patrimonio delle imprese, fornendo loro, per la fase di ripartenza, l‘accesso a nuovi finanziamenti di medio – lungo termine tra i 6 e i 15 anni, in cui almeno il 60% abbia finalizzazione a ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti.

ACE– Il Sostegni bis introduce un rafforzamento dell’ACE per l’anno d’imposta 2021. In particolare, il rendimento nozionale relativo alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta 2020 è valutato mediante applicazione dell’aliquota percentuale pari al 15%. Tale aliquota è riconosciuta per variazioni in aumento di ammontare massimo pari a 5 milioni di euro, indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio. Viene, inoltre, prevista la possibilità di usufruire dell’incentivo anticipatamente sotto forma di credito d’imposta, in alternativa all’ordinaria deduzione del rendimento nozionale dal reddito complessivo netto.

Agevolazioni per l’acquisto della casa di abitazione da parte di giovani – Per favorire l’autonomia abitativa dei giovani, il DL prevede agevolazioni in materia di imposte indirette per l’acquisto della “prima casa di abitazione” da parte di acquirenti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato. In particolare, i giovani acquirenti sono esonerati dal pagamento dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale.

Inoltre, nel caso in cui il giovane sia tenuto a corrispondere l’Iva, allo stesso viene riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta in relazione all’acquisto. Il credito può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, o può essere utilizzato in diminuzione dall’Irpef dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto o utilizzato in compensazione.

Per le domande presentate fino al 30 giugno 2022, alle categorie aventi priorità per l’accesso al credito di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147/2013, in possesso di un ISEE non superiore a 30 mila euro, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l’importo del finanziamento e il prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all’80%, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo è elevata all’80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi ai sensi dei commi 2 e 3.