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Un soggetto che ha effettuato la cancellazione dal Registro dei residenti per trasferirsi in Paesi esteri (nella specie, in Argentina e poi in Svizzera) senza più transitare dall’Italia, non ha l’obbligo dichiarativo nel Belpaese, a fronte del solo fatto di aver percepito, per un periodo, compensi da una Società italiana; e ciò vale a maggior ragione in un caso in cui, come nella specie, alla cancellazione dal Registro dei residenti si affianca l’allegazione di plurimi elementi utili alla dimostrazione dell’esistenza di un reale e duraturo collegamento con lo Stato d’immigrazione, che il Giudice tributario non deve trascurare in fase di motivazione della sentenza, pena la nullità stessa.

È quanto emerge dalla lettura della sentenza n. 14240/2021 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione.