Dopo l’approvazione del decreto Sostegni bis, la disciplina del tax crediti locazioni è divenuta ancora più complicata.
Le modifiche apportate dal decreto Sostegni bis, che ha esteso il beneficio del credito d’imposta, su presupposti parzialmente diversi rispetto alla disposizione originaria, ai mesi da gennaio a maggio 2021.
Mesi da marzo a giugno (luglio) 2020
Il primo periodo interessato dal riconoscimento del credito d’imposta riguarda i mesi da marzo a giugno dell’anno 2020. Tuttavia, se il soggetto esercita un’attività stagionale, i canoni da prendere in considerazione sono relativi ai mesi compresi da aprile a luglio dello stesso anno.
La spettanza del credito d’imposta è però subordinata alla riduzione del fatturato, di almeno il 50%, da verificare per ogni singolo mese.
Mesi da ottobre a dicembre 2020
Con due successivi interventi, il legislatore ha esteso l’ambito temporale di applicazione del tax credit ai mesi compresi da ottobre a dicembre 2020. Tuttavia, tale possibilità non ha interessato tutti i soggetti.
L’estensione è stata prevista dall’art. 8-bis del D.L. n. 137/2020 (convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176). L’intervento normativo è stato limitato alle attività di cui ai codici ATECO riportati, rispettivamente, negli Allegati 1 e 2 del decreto Ristori.
Mesi da gennaio a maggio 2021
Da ultimo il decreto Sostegni bis ha ancora cambiato il criterio, prevedendo un’ulteriore estensione temporale. In tal caso, la possibilità di fruire del credito d’imposta per i mesi da gennaio a maggio 2021 è subordinata alla riduzione del fatturato, non più del 50 ma del 30 per cento. Inoltre, la verifica di tale condizione deve effettuata non con riferimento al singolo mese, ma al periodo 1° aprile 2020-31 marzo 2021, che deve essere posto a confronto con il corrispondente periodo dell’anno precedente, quindi 1° aprile 2019-31 marzo 2020. Il calcolo deve essere effettuato facendo la media mensile del fatturato e la contrazione di almeno il 30% consentirà di fruire del credito d’imposta per tutti i mesi.
La verifica, quindi, dovrà essere effettuata una sola volta.
Ora, sulla base di quanto previsto con il decreto Sostegni bis, il beneficio per i mesi da gennaio a maggio 2021 richiede che:
– i ricavi dell’anno 2019 non abbiano superato il limite di 15 milioni di euro;
– la contrazione del fatturato, almeno del 30%, venga verificata ponendo a confronto il fatturato del periodo 1° aprile 2020-31 marzo 2021, rispetto al periodo 1° aprile 2019-30 marzo 2020;
– al verificarsi della condizione, il credito d’imposta potrà essere fatto valere con riferimento a tutti i cinque mesi.